Dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 139/2024 che ha apportato modifiche al Testo Unico Successioni e Donazioni.
Questa innovazione legislativa, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre 2024, ha avuto l’obiettivo di semplificare, razionalizzare e modernizzare il sistema tributario. I punti focali di questa riforma in materia di successioni e donazioni hanno riguardato:
- aliquote e franchigie;
- abolizione del coacervo successorio: esclusione del “donatum” dalla base imponibile;
- introduzione dell’autoliquidazione dell’imposta di successione e della possibilità di rateizzare il pagamento dell’imposta;
- digitalizzazione e semplificazione: obbligo di presentazione telematica della dichiarazione di successione;
- agevolazioni per il passaggio generazionale di imprese e partecipazioni;
- regime fiscale dei trust.
Aliquote e franchigie
La riforma ha mantenuto invariate le aliquote progressive e le franchigie attuali per le imposte di successione e donazione, ovvero:
- per coniuge e parenti in linea retta la franchigia prevista, per ciascun erede, è di un milione di euro. Oltre la soglia, l’aliquota prevista è del 4%;
- per fratelli e sorelle vi è una franchigia di 100.000 euro. Oltre la soglia, l’aliquota è del 6%;
- per tutti gli altri parenti fino al quarto grado e per gli affini in linea collaterale fino al terzo grado non è prevista franchigia e si applica un’aliquota del 6%;
- per tutti gli altri soggetti l’aliquota è dell’8% sul valore complessivo netto trasferito, senza alcuna franchigia.
Eccezion fatta per l’erede affetto da disabilità grave ai sensi della legge n. 104 del 1992; in tal caso l’imposta viene calcolata applicando l’aliquota in base al grado di parentela ma esclusivamente sulla parte che supera l’ammontare di 1,5 milioni di euro.
Vi sono, tuttavia, specifici asset che non concorrono alla franchigia e risultano esenti, tra cui ricordiamo in primis i titoli di Stato e le polizze vita, di cui tratteremo nel prossimo articolo, e le imprese o rami d’impresa, a condizione che la gestione venga portata avanti da parenti stretti.
Abolizione del coacervo successorio: esclusione del “donatum” dalla base imponibile
Ulteriore novità della riforma in tema di franchigie è l’esclusione del “donatum” (ossia il complesso dei beni attribuito in vita attraverso donazione) ai fini della base imponibile, stabilendo che il “donatum” debba essere escluso dal perimetro del “relictum” (ossia dall’asse ereditario trasmissibile agli eredi), sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie.
In sostanza la riforma abolisce il cd. coacervo successorio e pertanto le donazioni effettuate in vita dal de cuius agli eredi non rientreranno più nell’asse ereditario. Rimane invece invariato il coacervo donativo.
Autoliquidazione dell’imposta di successione
La riforma ha segnato un cambio di paradigma nel calcolo e nel versamento dell’imposta di successione, introducendo il principio dell’autoliquidazione.
Prima della riforma l’imposta veniva liquidata dall’Agenzia delle Entrate, che notificava l’avviso di liquidazione al contribuente.
Il sistema di autoliquidazione prevede, al contrario, che i soggetti obbligati debbano calcolare e versare autonomamente l’imposta di successione sulla base dei dati riportati nella dichiarazione di successione entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.
Si evidenzia che per gli importi superiori a 20.000 euro è possibile suddividere il pagamento in 12 rate trimestrali (8 per importi inferiori), purché il primo versamento sia pari almeno al 20% dell’importo totale mentre prima della riforma la rateizzazione non era prevista.
Un’ulteriore importante novità inserita nel nuovo decreto per i più giovani ha previsto che le banche e gli intermediari finanziari possano permettere lo svincolo anticipato delle attività ereditate qualora vi sia un unico erede al di sotto dei 26 anni di età e siano presenti nell’asse ereditario beni immobili. In tal caso, il beneficiario potrà ricevere, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, la somma necessaria per coprire il pagamento delle varie imposte: catastali, ipotecarie, di successione e di bollo.
Digitalizzazione e semplificazione: obbligo di presentazione telematica della dichiarazione di successione
Dal 1° gennaio 2025 la dichiarazione di successione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica accedendo alla piattaforma dedicata dell’Agenzia delle Entrate, dove è possibile trovare un modulo precompilato per l’autoliquidazione dell’imposta sulle successioni e di quella di registro.
Inoltre, non è più necessario allegare documenti come gli estratti catastali degli immobili coinvolti, in quanto tali documenti saranno acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate, riducendo gli oneri burocratici.
Per i non residenti rimane invece la possibilità di inoltrare all’Agenzia delle Entrate la documentazione tramite raccomandata A/R.
Agevolazioni per il passaggio generazionale di imprese e partecipazioni
La riforma ha incentivato il passaggio generazionale delle imprese, ribadendo l’esenzione per il trasferimento di aziende e partecipazioni societarie, a condizione che l’attività venga mantenuta per almeno cinque anni. In precedenza, infatti, queste agevolazioni erano già applicabili alle quote di controllo delle società di capitali e delle società di persone, ma risultavano dubbie o escluse per società meramente detentive come le società semplici (SS) e le società di comodo.
Per la prima volta, con la nuova riforma, l’esenzione si applica anche alle società immobiliari e holding passive, ampliando l’ambito dei benefici.
Regime fiscale dei trust
La riforma ha riconosciuto il trust come atto a titolo gratuito, risolvendo le incertezze interpretative legate ai vincoli di destinazione. Inoltre, la nuova norma ha apportato delle modifiche a due articoli già presenti nel Testo Unico delle Successioni:
- L’articolo 2 comma 2-bis: distingue ora tra trustee residenti e non residenti, prevedendo per questi ultimi che l’imposta venga applica solo su beni e diritti siti in Italia.
- L’articolo 4-bis: introduce l’opzione per il disponente di anticipare il pagamento dell’imposta su successioni e donazioni al momento del trasferimento dei beni all’interno del trust (cd. tassazione “in entrata”). Infatti, il principio generale, già da tempo accolto in giurisprudenza e successivamente anche dall’agenzia delle entrate, sarebbe quello per cui la tassazione con l’imposta di successione/donazione scatta al momento del trasferimento dei beni dal trustee al beneficiario finale, secondo le aliquote e le regole che saranno in vigore a quel tempo (cd. tassazione “in uscita”). La riforma prevede, come anticipato, la possibilità per il disponente di anticipare il momento impositivo al momento del trasferimento dei beni al trust e quindi secondo le aliquote e franchigie attuali oltre che secondo lo status attuale del beneficiario finale, se individuato.
Ruolo centrale del notaio
Il notaio diventa una figura chiave per i contribuenti, supportandoli nella corretta autoliquidazione delle imposte. Tra gli aspetti che coinvolgerebbero il nuovo ruolo del notaio si ritrovano:
- controllo di conformità fiscale: valutazione del rispetto della nuova normativa, al fine di evitare possibili errori e conseguenti sanzioni;
- autoliquidazione dell’imposta: occupandosi in prima persona del versamento delle imposte per gli obbligati;
- supporto nella predisposizione della documentazione relativa alla dichiarazione di successione.
Tale figura diventa dunque essenziale per garantire una corretta gestione qualitativa e quantitativa in tema di imposte di successione, al fine di evitare errori che potrebbero portare ad eventuali contestazioni e quindi sanzioni da parte dell’agenzia delle entrate.
Questa riforma rappresenta un passo avanti nella modernizzazione del sistema fiscale italiano, introducendo meccanismi più efficienti e allineati agli standard europei.
Il nuovo sistema, nel complesso, mira a garantire un trattamento più equo e trasparente, incentivando la pianificazione patrimoniale e la tutela del patrimonio familiare.